L’Assemblea legislativa ha approvato la nuova legge che darà impulso alla produzione di energie pulita, e ci renderà sempre più autonomi dando risposte al mondo produttivo e ai cittadini. Un lavoro lungo e meticoloso con il testo nella stesura originaria discusso in Commissione Territorio e Ambiente e molte riflessioni e proposte scaturite anche durante una partecipata udienza conoscitiva. Questo confronto ha prodotto oltre 40 emendamenti che hanno contribuito a comporre la versione finale.
L’Emilia-Romagna punta sulle energie rinnovabili e lo fa normando l’uso delle aree per l’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici. Il provvedimento fissa un potenziale incremento di potenza installata sulle aree idonee fino a 10 GW entro il 2030. Questo traguardo supera ampiamente l’obiettivo minimo di 6,3 GW assegnato alla Regione dallo Stato. Al fine di tutelare le eccellenze agroalimentari del territorio, la legge introduce regole precise per contrastare il consumo incontrollato di suolo: in ciascun Comune della regione, i nuovi impianti a fonti rinnovabili a terra non potranno interessare una quota superiore al 2% della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) comunale. Viene invece promosso l’autoconsumo aziendale e lo sviluppo dell’agrivoltaico, garantendo che le installazioni non compromettano le colture e il pascolo.
La legge darà impulso all’utilizzo di energie da fonti rinnovabili, con effetti benefici sulla tutela dell’ambiente e il contrasto del caro energia per cittadini e imprese tenendo insieme competitività, coinvolgimento del territorio e consenso democratico.
Le aree idonee sono specifiche porzioni di territorio individuate dalla Regione in cui il processo di autorizzazione per costruire ed esercitare impianti a fonti rinnovabili beneficia di semplificazioni amministrative e burocratiche. In queste zone, l’iter per l’approvazione dei progetti è accelerato e snello. Ciò permette di ridurre i tempi di attesa per le imprese e i cittadini che investono nella transizione energetica. La legge regionale qualifica le aree idonee differenziandole in base alla tecnologia energetica e alla potenza dell’impianto, prediligendo le aree già urbanizzate, compromesse o antropizzate. Oltre alle zone già stabilite dai decreti nazionali, l’Emilia-Romagna ha inserito nel testo ulteriori aree strategiche, tra cui: siti da bonificare, aree racchiuse entro un raggio di 100 metri da siti oggetto di bonifica ambientale; infrastrutture logistiche quali aree di pertinenza degli interporti regionali; aree industriali e artigianali cioè zone del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate; coperture edificate con massima priorità a tetti di capannoni industriali, strutture commerciali e parcheggi.
Come ha sottolineato il collega Luca Sabattini, relatore del progetto di Legge: «Questa legge si inserisce su tre temi centrali: la crisi energetica, la crisi climatica e la competitività del territorio. Il contesto globale e la crescita dei costi ci dicono che l’Italia e l’Europa sono ancora troppo legate alle fonti fossili. Ci siamo posti obiettivi ambiziosi, consapevoli di essere in una regione particolarmente energivora. Una situazione che ci spinge a diventare sempre più autonomi e accelerare la transizione energetica. D’altro canto, non possiamo ignorare le pressioni territoriali degli ultimi anni, sui suoli agricoli, collinari e montani, che hanno generano conflitti e richieste di regole chiare. In questa legge, abbiamo dunque evitato il consumo indiscriminato di suolo agricolo, ponendoci in ascolto di tutti i portatori di interesse e cercando di trovare un equilibro tra la tutela del territorio e lo sviluppo degli investimenti. Abbiamo introdotto elementi di chiarezza rispetto alle sanzioni e ai controlli, ma anche sulle garanzie al termine della vita dell’impianto, in relazione alla restituzione del suolo alla propria natura. In alcuni punti abbiamo forse sconfinato rispetto ai confini della norma nazionale, con elementi di tutela sulle distanze dai centri abitati, e su questo auspichiamo una interlocuzione con il Ministero. Abbiamo provato ad affrontare le complessità senza cercare semplificazioni o approcci ideologici».
Il testo di legge
Il progetto di legge, recependo le disposizioni nazionali, si pone come obiettivo il raggiungimento di 6,3 Gigawatt di potenza da fonti rinnovabili, aumentando fino a 10 Gigawatt l’obiettivo per il 2030 e stabilendo, come luoghi prioritari per l’installazione, i tetti di capannoni industriali, case e coperture di parcheggi e aree già cementificate. La nuova norma prevede anche competenze specifiche in capo ai Comuni che potranno, ad esempio, vietare l’installazione degli impianti in una fascia di rispetto fino a 30 metri di distanza dalle zone residenziali.
Tra le novità introdotte con gli emendamenti approvati in commissione, c’è la nuova definizione di “superficie agricola utilizzata” (all’articolo 2), intesa come i terreni coltivati, i pascoli e i castagneti che insistono sul territorio regionale. La superficie, misurata attraverso le banche dati ufficiali, sarà il punto di partenza per calcolare i limiti massimi per l’installazione dei pannelli solari nei campi.
Con la riscrittura dell’articolo 4, si fissano limiti precisi per gli impianti rinnovabili su suolo agricolo, che non potranno occupare complessivamente più dell’1,5% della superficie agricola totale (prendendo come riferimento i dati del 2021). Inoltre, in ogni territorio comunale, non si potrà superare il 2,5% della terra coltivabile. I singoli Comuni possono decidere, con una delibera ufficiale, di superare questo 2,5% se lo ritengono opportuno, comunicandolo alla Regione. Sostituito integralmente anche l’articolo 9 che, tra le altre cose, prevede una sorta di “premio” nel caso in cui un impianto fotovoltaico a terra destini almeno il 50% dell’energia prodotta all’autoconsumo delle imprese del territorio. In questo caso, la soglia massima di potenza per accedere alla semplificazione burocratica viene alzata del 30%. Si prevede, inoltre, che sulla superficie agricola non ci siano state coltivazioni certificate nei tre anni precedenti.
Con il nuovo articolo 10 vengono stabiliti criteri a tutela della continuità delle produzioni agricole. Viene previsto, infatti, che la produzione lorda vendibile non possa crollare sotto l’80% per effetto dell’installazione di impianti agrivoltaici, con controlli che saranno effettuati ogni tre anni. In caso di abbandono del terreno, il Comune può far scattare provvedimenti edilizi, obbligando il proprietario a smontare i pannelli e a ripristinare il terreno.
Altra novità è la sostituzione dell’articolo 11 che riguarda gli impianti fotovoltaici flottanti che potranno essere collocati nei laghi, negli invasi artificiali e nelle aree di cava dismesse destinate a specchi d’acqua, nel limite massimo dell’80% della superficie. Nei siti protetti e di “Rete Natura 2000” servirà una valutazione di incidenza per dimostrare che l’impianto non crei danni all’ecosistema.
All’articolo 12, in relazione agli impianti eolici, si prevede che la loro installazione sia subordinata alla verifica del rischio idrogeologico da parte degli enti competenti.

